L’e-commerce ha rivoluzionato il modo in cui le persone acquistano articoli di qualsiasi natura, consentendo alle aziende di raggiungere clienti in tutto il mondo. Tuttavia, vendere all’estero comporta una serie di sfide uniche, soprattutto in termini di normative. Abbiamo raccolto in questo articolo quelle che per noi sono le best practices da seguire per un e-commerce di abbigliamento che vuole espandersi a livello internazionale, considerando la normativa del 2021; naturalmente i contenuti dell’articolo sono solo a titolo informativo e non intendono sostituirsi alla consulenza di un commercialista, che può certamente darvi più nel dettaglio le informazioni di cui avete bisogno. 1. Conformità Legale e Normativa Conoscere le Normative Locali: Intanto iniziamo con le normative: ogni Paese ha le proprie leggi e regolamenti riguardanti la vendita online, specialmente con merce che proviene da altri Paesi, che possono includere requisiti per le etichette dei prodotti, normative sulla privacy, e regolamenti di varia natura. È fondamentale, quindi, essere a conoscenza di queste normative per evitare multe e sanzioni. IVA e Tasse: Nel 2021, l’Unione Europea ha introdotto nuovi cambiamenti riguardanti l’IVA per le vendite online. Gli e-commerce devono registrarsi al sistema OSS (One-Stop Shop) per facilitare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta in tutti gli stati membri. Questo semplifica il processo per le aziende, ma richiede una precisa gestione contabile. L’articolo 8, comma 1 del DPR 633/72 disciplina le esportazioni di beni e le operazioni assimilate, stabilendo in quali casi queste operazioni non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (IVA) in Italia. Esportazioni Dirette Le cessioni di beni sono considerate esportazioni e quindi non imponibili ai fini IVA se: – I beni vengono spediti o trasportati fuori dal territorio dell’Unione Europea (UE) dal cedente stesso o per suo conto. In pratica, questo si applica quando un’azienda italiana vende beni a un cliente situato fuori dall’UE e si occupa della spedizione o la affida a un vettore. – Il trasporto o la spedizione devono essere documentati da prove valide, come la dichiarazione doganale di esportazione. Operazioni Assimilate alle Esportazioni Ci sono varie operazioni che, pur non essendo esportazioni nel senso stretto, vengono trattate allo stesso modo e quindi sono non imponibili: – Cessioni a organismi internazionali:Vendite di beni a organizzazioni internazionali riconosciute, rappresentanze diplomatiche e consolari, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. – Cessioni a soggetti esenti: Vendite di beni a enti, istituti e associazioni che godono dell’esenzione per le loro finalità istituzionali (ad esempio, enti di beneficenza). Servizi Internazionali o Connessi agli Scambi Internazionali Sono non imponibili anche i servizi che sono direttamente collegati alle esportazioni di beni o alle operazioni intracomunitarie. Questi includono: – Servizi di trasporto e spedizione: Quelli relativi ai beni esportati. – Servizi accessori alle esportazioni: Come l’intermediazione, la logistica, e i servizi doganali, purché siano connessi all’operazione di esportazione. Documentazione Necessaria Per usufruire della non imponibilità dell’IVA, è fondamentale fornire adeguata documentazione che provi l’avvenuta esportazione o l’effettuazione delle operazioni assimilate. Tra i documenti necessari ci sono: – Dichiarazione doganale di esportazione: Che certifica l’uscita dei beni dal territorio dell’UE. – Contratti e fatture: Che devono essere chiari e specificare che l’operazione è destinata a un cliente fuori dall’UE. Importanza della Conformità Essere conformi a queste disposizioni è cruciale per evitare sanzioni e per mantenere la correttezza fiscale. La non imponibilità delle operazioni di esportazione rappresenta un vantaggio competitivo per le aziende italiane che vendono all’estero, poiché i loro prodotti diventano più competitivi senza l’aggiunta dell’IVA. L’articolo 8, comma 1 del DPR 633/72 è essenziale per le aziende italiane che operano sui mercati internazionali. Comprendere e applicare correttamente queste disposizioni permette alle imprese di beneficiare della non imponibilità dell’IVA sulle esportazioni, facilitando così il commercio internazionale e promuovendo la competitività dei prodotti italiani sui mercati esteri. Per quanto riguarda le cessioni di beni verso altri Paesi dell’Unione Europea (UE), le operazioni non sono considerate esportazioni, ma cessioni intracomunitarie. La normativa che regola queste operazioni è diversa rispetto a quella delle esportazioni verso paesi extra-UE, ma prevede comunque la non imponibilità dell’IVA a determinate condizioni. Ecco i punti principali da tenere in considerazione: Cessioni Intracomunitarie di Beni Le cessioni intracomunitarie di beni si riferiscono alla vendita e alla spedizione di beni da un paese membro dell’UE a un altro. Queste operazioni sono non imponibili ai fini dell’IVA nel paese di origine, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. Condizioni per la Non Imponibilità: Per beneficiare della non imponibilità dell’IVA sulle cessioni intracomunitarie, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 1. Partita IVA Intracomunitaria: – Il venditore deve essere un soggetto passivo d’imposta (azienda o professionista) con una partita IVA valida. – L’acquirente deve essere un soggetto passivo d’imposta registrato ai fini IVA in un altro Stato membro dell’UE e fornire il proprio numero di partita IVA intracomunitaria. 2. Movimentazione dei Beni: – I beni devono essere spediti o trasportati da un paese membro dell’UE a un altro. La movimentazione deve essere documentata adeguatamente, per esempio con il DDT (Documento di Trasporto), CMR (lettera di vettura internazionale), o altra documentazione di spedizione. 3. Prove Documentali: – Il venditore deve conservare la documentazione che attesti la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal proprio paese verso un altro Stato membro dell’UE. La documentazione può includere fatture, contratti, bolle di accompagnamento, e documenti di trasporto. Dichiarazioni e Adempimenti Intrastat: – Le operazioni intracomunitarie devono essere riportate nei modelli Intrastat, che sono dichiarazioni riepilogative delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. Questi modelli devono essere presentati periodicamente all’Agenzia delle Entrate. Fatturazione: – La fattura per una cessione intracomunitaria deve indicare il numero di partita IVA del cliente, specificare che si tratta di una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’articolo 41 del DL 331/93, e riportare il valore dei beni ceduti. Importanza della Conformità La corretta gestione delle cessioni intracomunitarie è fondamentale per evitare sanzioni e assicurare la non imponibilità dell’IVA. Le aziende devono mantenere una rigorosa tenuta della documentazione e rispettare gli adempimenti dichiarativi per poter beneficiare della non imponibilità sulle vendite intracomunitarie. Le cessioni intracomunitarie offrono un importante vantaggio